Le “società benefit” sono state introdotte in Italia nel 2016 con l’articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015.
Si tratta di imprese che perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile nei confronti di persone, ambiente e stakeholder valutando in maniera trasparente e pubblica il proprio impatto.
L’oggetto sociale delle società benefit è quindi duplice ricomprendendo contemporaneamente:
- attività a scopo di lucro
- attività a scopo di beneficio comune.
Si tratta di un modello che sta “a metà strada” tra il Profit e il Non Profit:
- Mentre le società tradizionali esistono con lo scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
- A differenza delle organizzazioni non profit, le benefit mantengono lo scopo di lucro (senza particolari limitazioni), ma aggiungono un’ulteriore finalità rappresentata da uno o più scopi sociali.
Tra gli adempimenti specifici a cui le Benefit sono tenute vi è una relazione che deve essere redatta annualmente e che deve includere la descrizione di:
- gli obiettivi specifici per il perseguimento del beneficio comune
- le modalità attuate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune
- la valutazione dell’impatto generato
- la descrizione degli obiettivi futuri
- l’identificazione di uno o più responsabili dell’impatto
Dal 2020 in poi, probabilmente anche grazie al credito d’imposta del 50% dei costi di costituzione e trasformazione, in Italia si è registrata una crescita delle società benefit. Tale credito d’imposta è stato attribuito agli anni 2020 e 2021 e non è noto se verrà rinnovato per l’anno 2022.
Non è (per ora) prevista alcuna agevolazione fiscale.
Le società benefit rappresentano, tuttavia, un modello societario innovativo, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre di più un tema centrale, quindi, agevolazioni fiscali a parte, valutare questo modello può essere particolarmente interessante.
Tutte le forme societarie previste dal Codice Civile, a prescindere da dimensione e settore, possono adottare questo modello, sia in fase di costituzione, sia modificando il proprio atto costitutivo, inserendo nell’oggetto sociale gli scopi di beneficio comune.
Qui per approfondire: https://www.societabenefit.net/